Art. 7 Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter della l.r. 39/2007) 1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti: «Articolo 6-bis (Tutele accessorie) - 1. Qualora la situazione abitativa ed i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 non rientri nelle previsioni dell'articolo 6, commi 1 e 3, ma la situazione richieda comunque un intervento di tutela sociale, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), prevede le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilita' di applicare, in tutto o in parte, l'indennita' prevista dall'articolo 6, comma 2. 2. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformita' a quanto stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la cui attivita' sia incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), prevede la corresponsione da parte del soggetto attuatore di una indennita', fino all'importo di euro 40.000,00, compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo. 3. Qualora le imprese di cui al comma 2 si trovino ad affrontare situazioni di particolare complessita', per cui ne' la vigente normativa statale in tema di espropri, ne' le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 anche l'indennita' da corrispondersi a cura del soggetto attuatore e' definita a prescindere dall'importo massimo di cui al comma 2. Art. 6-ter (Agevolazioni urbanistiche). - 1. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attivita' economiche, nonche' la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'art. 1, i comuni hanno facolta' di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attivita' insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 2. Qualora la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 determini la necessita' di trasferire soggetti insediati sul territorio, siano essi residenti o attivita' economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore, a condizione che i comuni siano consenzienti e che la nuova collocazione risulti ammissibile sotto il profilo della sicurezza e della compatibilita' ambientale e paesaggistica. 3. Nel caso in cui i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 comportino il riutilizzo di immobili ed ove non sussista la possibilita' di reperire i parcheggi di pertinenza, e' consentito prevedere l'esenzione da tale obbligo, in ragione delle caratteristiche dell'attivita' da insediare o di particolari situazioni di contesto.».