Art. 7 
 
    Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter della l.r. 39/2007) 
 
  1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti: 
    «Articolo 6-bis (Tutele accessorie) - 1.  Qualora  la  situazione
abitativa  ed  i  requisiti  dei  soggetti  collocati   in   immobili
incompatibili  con  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  cui
all'articolo 1 non rientri nelle previsioni dell'articolo 6, commi  1
e 3, ma la situazione  richieda  comunque  un  intervento  di  tutela
sociale, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e  nelle  regole  di
gestione di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  f),  prevede  le
necessarie soluzioni, ferma restando la possibilita' di applicare, in
tutto o in parte, l'indennita' prevista dall'articolo 6, comma 2. 
    2. Nei casi di  micro,  piccole  e  medie  imprese,  definite  in
conformita'  a   quanto   stabilito   nella   raccomandazione   della
Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio  2003,  recepita  con
decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18  aprile  2005
(Adeguamento   alla   disciplina   comunitaria   dei    criteri    di
individuazione di piccole e medie  imprese),  la  cui  attivita'  sia
incompatibile  con  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  cui
all'articolo 1, il P.R.I.S.,  nelle  regole  di  attuazione  e  nelle
regole di gestione di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  f),
prevede la corresponsione da parte  del  soggetto  attuatore  di  una
indennita', fino all'importo di euro  40.000,00,  compensativa  delle
spese di trasloco e del fermo produttivo. 
    3. Qualora le imprese di cui al comma 2 si trovino ad  affrontare
situazioni di  particolare  complessita',  per  cui  ne'  la  vigente
normativa statale in tema di espropri, ne'  le  tutele  di  cui  alla
presente  legge  possono  fornire  adeguate  soluzioni,   la   Giunta
regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le
necessarie misure risolutive. 
    4. Per le finalita' di cui  al  comma  3  anche  l'indennita'  da
corrispondersi  a  cura  del  soggetto  attuatore   e'   definita   a
prescindere dall'importo massimo di cui al comma 2. 
    Art. 6-ter (Agevolazioni urbanistiche). - 1. Ai fini di agevolare
la delocalizzazione  degli  edifici  e  delle  attivita'  economiche,
nonche' la ricollocazione dei soggetti  residenti  interferiti  dalla
realizzazione delle opere  infrastrutturali  di  cui  all'art.  1,  i
comuni hanno facolta' di  adottare  specifiche  misure  di  carattere
urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree  ed  alla  tutela
dei residenti e delle attivita' insediate, ricorrendo alle  procedure
acceleratorie vigenti. 
    2. Qualora la realizzazione delle opere  di  cui  all'articolo  1
determini  la  necessita'  di  trasferire  soggetti   insediati   sul
territorio, siano essi residenti o attivita' economiche,  gli  stessi
possono essere ricollocati in comuni  diversi  a  cura  del  soggetto
attuatore, a condizione che i comuni  siano  consenzienti  e  che  la
nuova  collocazione  risulti  ammissibile  sotto  il  profilo   della
sicurezza e della compatibilita' ambientale e paesaggistica. 
  3. Nel caso in cui i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 comportino
il riutilizzo di immobili ed ove  non  sussista  la  possibilita'  di
reperire  i  parcheggi  di  pertinenza,   e'   consentito   prevedere
l'esenzione  da  tale  obbligo,  in  ragione  delle   caratteristiche
dell'attivita'  da  insediare  o   di   particolari   situazioni   di
contesto.».