Art. 9 Inserimento dell'articolo 7-bis della l.r. 39/2007 1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 39/2007, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Eventi calamitosi) - 1. Gli strumenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti, necessarie a prevenire eventi calamitosi o per fare fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi. 2. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di soggetti residenti e di attivita' economiche.".