Art. 9 
 
         Inserimento dell'articolo 7-bis della l.r. 39/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 39/2007, e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Eventi calamitosi) - 1. Gli strumenti previsti dalla
presente legge possono essere utilizzati anche per  la  realizzazione
di opere urgenti, necessarie a prevenire eventi calamitosi o per fare
fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi. 
  2. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di
edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree
a rischio, di soggetti residenti e di attivita' economiche.".