Art. 2 
 
           Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010 
 
  1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Finalita').  -  1.  Nell'ambito  della  prevenzione  dei
rischi d'infortunio sul lavoro a  seguito  di  cadute  dall'alto  nei
cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di  cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo  1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed
integrazioni,  la  presente  legge  disciplina  aspetti   tecnici   e
procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo  7,
comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali
per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e successive modificazioni
ed integrazioni.».