Art. 2 Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010 1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.».