Art. 10 Riduzione della spesa per formazione 1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non puo' essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.