Art. 10 
 
                Riduzione della spesa per formazione 
 
  1. Il complesso  della  spesa  esclusivamente  per  formazione  del
personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non puo'
essere  superiore  al  complesso  degli  impegni  di  spesa   assunti
nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. La disposizione  di  cui
al comma 1 non si applica alla  spesa  per  formazione  derivante  da
obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a  carico  di
fondi comunitari. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad  esclusione
delle Aziende sanitarie  e  dell'ARPAL  per  i  corsi  di  educazione
continua in medicina (ECM) di cui al decreto  legislativo  19  giugno
1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del  Servizio  sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.  419)
e successive modificazioni e integrazioni.