Art. 11 Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non puo' essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. Nel corso dell'anno 2013 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, ne' possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. 3. Il limite di spesa di cui al comma 1 puo' essere derogato per effetto dei contratti pluriennali gia' in essere al momento dell'entrata in vigore della legge 135/2012. 4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, ne' a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, ne' a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo. 5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanita' e dall'ARPAL per attivita' sanitaria o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.