Art. 11 
 
   Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5,  comma
2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi, per l'anno 2013, non puo'  essere  superiore  al  50  per
cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per
le medesime finalita'. 
  2. Nel corso dell'anno 2013 la  Regione  e  gli  enti  del  settore
regionale allargato non possono acquistare autovetture,  ne'  possono
stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. 
  3. Il limite di spesa di cui al comma 1 puo'  essere  derogato  per
effetto  dei  contratti  pluriennali  gia'  in  essere   al   momento
dell'entrata in vigore della legge 135/2012. 
  4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa  per
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture  assegnate
al  Corpo  Forestale  dello  Stato,  ne'  a  quella   sostenuta   con
imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati,  ne'  a  quella
sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica  e
di controllo. 
  5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del
settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati
dagli enti del comparto sanita' e dall'ARPAL per attivita'  sanitaria
o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.