Art. 12 
 
      Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi 
 
  1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi  per
l'anno 2013 non puo' essere superiore al 20 per cento  del  complesso
degli impegni  di  spesa  assunti  nell'anno  2011  per  le  medesime
finalita'.