Art. 13 Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale 1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonche' delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attivita' effettuate. 2. La superficie per addetto di cui al comma 1 e' determinata avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. 3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.