Art. 13 
 
     Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale 
 
  1. Al fine di razionalizzare  gli  spazi  adibiti  ad  uso  ufficio
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del  decreto  legge  n.
95/2012 convertito dalla legge  n.  135/2012,  la  Giunta  regionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  approva  un  piano  di  razionalizzazione  degli  spazi,  che
definisce le superfici per  addetto,  tenendo  conto  delle  esigenze
funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonche'
delle  risorse  umane  impiegate  e  delle  tipologie  di   attivita'
effettuate. 
  2. La superficie per addetto di cui al comma 1 e' determinata avuto
riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 9, del  decreto  legge
n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  la  Regione  procede  ad   una
razionalizzazione delle locazioni passive. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
enti del settore regionale allargato.