Art. 15 
 
             Riduzione della spesa per locazioni passive 
 
  1.  Alle  locazioni  passive  della   Regione   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012
convertito dalla legge n. 135/2012. 
  2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  si  applica  una
riduzione pari almeno a quella prevista dall'art.  3,  comma  4,  del
decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. 
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il  complesso  della
spesa per locazioni  passive,  manutenzioni  ed  altri  costi  legati
all'utilizzo,  da  parte  delle  strutture  dipendenti  dalla  Giunta
regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio e' determinato,  per
l'anno 2013, nella misura del 4  per  cento  del  valore  complessivo
degli immobili utilizzati che risulta  dai  valori  medi  di  vendita
forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64,
comma 3, del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art.  11  della  legge
n. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3  non  si
applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di
trasferimento  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.   85/2010   e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
agli enti del settore regionale allargato e alle  societa'  in  house
della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue  controllate
come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973,  n.  48
(Costituzione della  societa'  finanziaria  ligure  per  lo  sviluppo
economico   FI.L.S.E.   S.p.A.)   e   successive   modificazioni    e
integrazioni.