Art. 15 Riduzione della spesa per locazioni passive 1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. 2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012. 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio e' determinato, per l'anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni. 4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle societa' in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della societa' finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.