Art. 16 Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale 1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'art. 15, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.