Art. 16 
 
        Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale 
 
  1. La Giunta regionale adotta i  provvedimenti  di  ricognizione  e
riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  2. Fino all'adozione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  non
possono essere assunti  impegni  relativi  alle  spese  di  cui  agli
articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il  medesimo  provvedimento  viene
determinato il limite di spesa  di  cui  all'art.  15,  tenuto  conto
dell'ultimo aggiornamento dei  valori  medi  degli  immobili  fornito
dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art.  64,  comma
3, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Gli  organi  di  vertice  degli  enti  appartenenti  al  settore
regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
e lo trasmettono alla Regione.