Art. 18 Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale 1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale e' istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attivita' istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all'attivita' istituzionale della Regione. 2. La Regione puo' alienare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia (ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui al comma 1 con le modalita' previste dall'art. 22, commi 4, 5, 5-bis, 6 e 7 della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 4. In deroga a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale del 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali e' parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.