Art. 18 
 
Norme in materia  di  gestione  e  razionalizzazione  del  patrimonio
                              regionale 
 
  1. Al fine di  ridurre  e  razionalizzare  la  spesa  regionale  e'
istituito un fondo da alimentare con gli introiti della  vendita  del
patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per  lo
svolgimento di  attivita'  istituzionali  ovvero  per  il  quale  sia
prevista la destinazione ad  altro  utilizzo,  le  cui  risorse  sono
finalizzate al finanziamento  di  investimenti  immobiliari  connessi
all'attivita' istituzionale della Regione. 
  2. La Regione puo' alienare all'Azienda Territoriale per l'Edilizia
(ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui  al  comma  1
con le modalita' previste dall'art. 22, commi 4,  5,  5-bis,  6  e  7
della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Liguria  (Legge  finanziaria  2011))  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili  effettuati
in attuazione del presente  articolo  si  applicano  le  disposizioni
previste dalla legislazione tributaria in materia di  privatizzazione
e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
  4. In deroga a quanto disposto dall'art. 8  della  legge  regionale
del 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio
e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti  di
compravendita stipulati per effetto del presente articolo  nei  quali
e' parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.