Art. 19 Disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 22/2010. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 22 della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 5-bis, della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento dell'importo di cui al citato comma 5-bis.