Art. 19 
Disposizioni relative alle operazioni  di  gestione   del  patrimonio
  immobiliare  di  cui  all'articolo  22  della  legge  regionale  n.
  22/2010. 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni  di
cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima  dell'80  per
cento del corrispettivo stabilito  nell'atto  di  cessione  dei  beni
immobili  oggetto  delle  operazioni  di  gestione   del   patrimonio
immobiliare di cui all'art. 22 della  legge  regionale  n. 22/2010  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, comma
5-bis, della legge regionale n. 22/2010 e successive modificazioni  e
integrazioni,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
anticipazioni di cassa a favore  dell'ARTE  di  Genova  nella  misura
massima dell'80 per cento dell'importo di cui al citato comma 5-bis.