Art. 20 Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 1. Alla fine del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.».