Art. 20 
 
       Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 
 
  1. Alla fine del comma 3 dell'art.  18  della  legge  regionale  n.
37/2011 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Le fattispecie di esclusione trovano  applicazione
a far data dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui  al  comma
1.».