Art. 21 
Modifiche all'art. 6 della  legge  regionale  9  maggio  2003, n.  13
  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
  della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003). 
  1. La rubrica dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  13/2003  e
successive modificazioni e integrazioni e' sostituita dalla seguente:
«Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante». 
  2.  Il  comma  1  dell'art.  6  della  legge  regionale  13/2003  e
successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «1. La  Regione,  quale  centrale  di  committenza,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 33 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art.  1,
commi  455,  456  e  457,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e  successive  modificazioni  e
integrazioni, stipula le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  finanziaria  2000))  e
successive modificazioni e  integrazioni,  alle  quali  aderiscono  i
soggetti costituenti  il  settore  regionale  allargato,  cosi'  come
individuati con provvedimento della Giunta  regionale  in  attuazione
dell'art.  25  della  legge  regionale  24   gennaio   2006,   n.   2
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali
e le societa' in house della Regione, per  la  fornitura  di  beni  e
servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le
predette societa', di beni  e  servizi  di  interesse  comune,  salvo
quanto previsto dal comma 1 octies.». 
  3. Il comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale  n.  13/2003  e
successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) e successive modificazioni e  integrazioni,  le  autorita'
portuali di cui all'art.  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84
(Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale)  e  successive
modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di  servizi  alla
persona aventi sede nel territorio  regionale  possono  aderire  alle
convenzioni di cui al comma 1». 
  4. Alla fine del comma 1-quater dell'art. 6 della  legge  regionale
n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e'  aggiunto  il
seguente periodo: «La Giunta  regionale,  unitamente  all'elenco  dei
contratti di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 11  marzo
2008, n. 5 (Disciplina  delle  attivita'  contrattuali  regionali  in
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni),  approva  il  programma
annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e  servizi
comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A  tale  programma  si
applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
regolamento regionale  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  della  legge
regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.». 
  5. Al comma 1  quinquies  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.
13/2003 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «ed
espleta le procedure di gara per l'acquisizione di  beni  e  servizi,
stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori  economici
risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire  anche  le  altre
pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.» sono
sostituite dalle seguenti: «Le centrali  di  committenza  di  cui  ai
commi 1-octies  e  1-nonies  costituiscono  articolazioni  funzionali
della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con  particolare
riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione
della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA  e
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG).  La  SUA,  in
relazione alle gare per  lavori  relativi  all'edilizia  residenziale
pubblica di cui alla legge  17  febbraio  1992,  n.  179  (Norme  per
l'edilizia residenziale pubblica), e' articolata su base  provinciale
e si avvale delle competenti strutture esistenti  presso  le  Aziende
Regionali  Territoriali  per  l'Edilizia,  sulla  base  di   apposita
convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.». 
  6. Al comma 1-sexies dell'art. 6 della legge  regionale  13/2003  e
successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «su  richiesta
degli enti locali aventi sede sul territorio  regionale  ligure,  che
non  abbiano  gia'  aderito  ad  altra  SUA  costituita   a   livello
provinciale sulla base di apposite convenzioni tra  i  suddetti  enti
locali e la Regione medesima» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su
richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n.  165/2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e delle autorita' portuali di cui all'art. 6 della legge
84/1994 e successive modificazioni e  integrazioni  aventi  sede  sul
territorio regionale ligure, che non abbiano gia'  aderito  ad  altra
SUA costituita a  livello  provinciale,  nonche'  all'affidamento  di
servizi e forniture di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di
rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno  solo  di
essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le
associazioni  di  enti  locali.  La  Regione,  quale   SUA,   procede
all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui  al
comma  1,  di  importo  pari  o  superiore  ad  euro  40.000,00,  con
esclusione delle  Aziende  e  degli  enti  appartenenti  al  Servizio
Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1-nonies, sulla
base di apposita  convenzione  tra  i  predetti  enti  e  la  Regione
medesima.». 
  7. Il comma 1-octies dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e
successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «1-octies. L'acquisizione di beni  e  servizi  sanitari  per  conto
delle  Aziende  e  degli  enti  appartenenti  al  Servizio  Sanitario
Regionale e di beni e servizi informatici per gli  enti  aderenti  al
Sistema  Informativo  Regionale  Integrato  e'  effettuata   in   via
esclusiva dalle centrali  di  committenza  di  cui  all'art.  33  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, disciplinate, rispettivamente,  dalla  legge  regionale
del 7  dicembre  2006,  n.  41  (Riordino  del   Servizio   Sanitario
Regionale) e successive modificazioni e integrazioni  e  dalla  legge
regionale del 18  dicembre  2006,  n.  42  (Istituzione  del  Sistema
Informatico  Regionale  Integrato  per  lo  sviluppo  delle  societa'
dell'informazione  in   Liguria)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all'art.  26  della
legge  n. 488/1999  e  successive   modificazioni   e   integrazioni.
All'acquisizione di energia elettrica e  di  gas  per  gli  enti  del
settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti
appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede  il  Consorzio
Energia Liguria, centrale di  committenza  di  cui  all'art.  33  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni,  che  assicura  la  necessaria  assistenza  ai   propri
consorziati nella fase di esecuzione del contratto;  le  societa'  in
house regionali possono aderire ai contratti  se  a  condizioni  piu'
favorevoli.». 
  8. Dopo il  comma  1octies  dell'art.  6  dellalegge  regionale  n.
13/2003 e successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «1-nonies. I soggetti di cui al  comma  1  possono  avvalersi,  per
l'affidamento della progettazione e per  l'espletamento  di  gare  di
lavori, della societa' di cui all'art. 1  della  legge  regionale  12
aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle  partecipazioni  societarie
in  materia  di  infrastrutture,  energia  ed  edilizia  residenziale
pubblica), quale centrale di  committenza  di  cui  all'art.  33  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  1-decies. Per le procedure di gara di  cui  al  presente  articolo,
concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia  di  cui
all'art. 29,  comma  2,  dellalegge  regionale  5/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' facolta' del dirigente competente in
materia di gare  e  contratti  sottoporre  il  relativo  procedimento
contrattuale al parere preventivo  del  Comitato  regionale  per  gli
appalti di cui all'art. 29 della medesima legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  1-undecies.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente   articolo,
nonche'  dell'ottimale  organizzazione  della  SUA,   il   Segretario
generale della Giunta regionale impartisce  le  ulterioridisposizioni
concernenti le modalita'  di  funzionamento  della  SUA,  incluse  le
interazioni con le Prefetture liguri.».