Art. 21 Modifiche all'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003). 1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituita dalla seguente: «Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante». 2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni, stipula le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, cosi' come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli enti strumentali e le societa' in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette societa', di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1 octies.». 3. Il comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorita' portuali di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1». 4. Alla fine del comma 1-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e' aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.». 5. Al comma 1 quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed espleta le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «Le centrali di committenza di cui ai commi 1-octies e 1-nonies costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), e' articolata su base provinciale e si avvale delle competenti strutture esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.». 6. Al comma 1-sexies dell'art. 6 della legge regionale 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano gia' aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti locali e la Regione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e delle autorita' portuali di cui all'art. 6 della legge 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano gia' aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonche' all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e salvo quanto previsto dal comma 1-nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti enti e la Regione medesima.». 7. Il comma 1-octies dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente: «1-octies. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e di beni e servizi informatici per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato e' effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dalla legge regionale del 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale del 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informatico Regionale Integrato per lo sviluppo delle societa' dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le societa' in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni piu' favorevoli.». 8. Dopo il comma 1octies dell'art. 6 dellalegge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «1-nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, della societa' di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 1-decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all'art. 29, comma 2, dellalegge regionale 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' facolta' del dirigente competente in materia di gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 29 della medesima legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 1-undecies. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonche' dell'ottimale organizzazione della SUA, il Segretario generale della Giunta regionale impartisce le ulterioridisposizioni concernenti le modalita' di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri.».