Art. 22 Modalita' di riscossione di tributi regionali 1. Al fine di semplificare e rendere piu' agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell'evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, la Giunta regionale puo', con proprio atto, prevedere ulteriori modalita' per consentire l'assolvimento degli oneri tributari. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche e' consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni. 3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalita' di erogazione del sistema, all'accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonche' ai costi a carico dell'utente. 4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacita' finanziaria e solvibilita' dovute per lo svolgimento dell'attivita' creditizia secondo la vigente normativa nazionale.