Art. 22 
 
            Modalita' di riscossione di tributi regionali 
 
  1. Al fine di semplificare e rendere piu' agevole il pagamento  dei
tributi di  spettanza  regionale,  anche  giovandosi  dell'evoluzione
degli  strumenti  elettronici  e  telematici,  oltre  ai  sistemi  di
pagamento previsti dalle singole disposizioni  normative,  la  Giunta
regionale puo', con proprio atto, prevedere ulteriori  modalita'  per
consentire l'assolvimento degli oneri tributari. 
  2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria  delle
tasse automobilistiche e'  consentita,  oltre  ai  soggetti  previsti
dalla  normativa  in   vigore,   anche   alle   imprese   autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  iscritte  all'albo  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo
unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia)  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. La Giunta regionale approva, con  proprio  atto,  lo  schema  di
convenzione per la disciplina del sistema di riscossione  di  cui  al
comma 2, con particolare riferimento alle modalita' di erogazione del
sistema,  all'accesso  agli  archivi,  al  riversamento  delle  somme
riscosse, nonche' ai costi a carico dell'utente. 
  4. I soggetti di  cui  al  comma  2  sono  esonerati  dal  prestare
specifiche garanzie per la riscossione, in  ragione  della  capacita'
finanziaria e solvibilita' dovute per lo  svolgimento  dell'attivita'
creditizia secondo la vigente normativa nazionale.