Art. 23 Disposizioni in materia di crediti di modesta entita' per tributi regionali 1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniqualvolta l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, e' il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto.