Art. 23 
 
Disposizioni in materia di crediti di  modesta  entita'  per  tributi
                              regionali 
 
  1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al  31
dicembre 2012, non  si  procede  all'accertamento,  all'iscrizione  a
ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo  di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,
l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
  2. La disposizione di cui al comma 1  non  si  applica  qualora  il
credito derivi da ripetuta violazione degli  obblighi  di  versamento
relativi ad un medesimo tributo. 
  3.  Al  fine  di  evitare  comportamenti  elusivi   della   pretesa
tributaria, la disposizione di  cui  al  comma  1  parimenti  non  si
applica ogniqualvolta l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia
di cui al medesimo comma 1, e' il  risultato  del  mancato  pagamento
dell'intero tributo dovuto.