Art. 24 
 
                           Tributi propri 
 
  1.  I  tributi,  previsti  dall'art.  8,  comma  1,   del   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario)  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi  continuano  ad
applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando
non interverranno le normative regionali di disciplina specifica  del
singolo tributo.