Art. 24 Tributi propri 1. I tributi, previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo.