Art. 25 
 
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 
 
  1. Per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo del 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per i soggetti aventi un reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00,  e'
fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3,  primo  periodo,
del decreto legislativo n.  446/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dall'art. 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
68/2011 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  senza  alcuna
maggiorazione regionale. 
  2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito   complessivo   ai   fini
dell'addizionale regionale IRPEF superiore  ad  euro  27.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2012,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da
applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo,  e'  fissata
nella misura prevista dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto  legislativo  n.  446/1997  e  successive   modificazioni   e
integrazioni e dall'art. 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
68/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  maggiorata  nella
misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Per l'anno d'imposta 2012  per  i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale  regionale  IRPEF  compreso  fra
euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi  del
comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il  reddito  complessivo
del soggetto  ai  fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito (IRPEF). 
  4. Il minor gettito  derivante  dalla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00  per
il  periodo  di  imposta  in  corso  al  1°   gennaio   2012,   trova
compensazione  nella  revoca  per  pari  importo  dell'autorizzazione
all'impegno di cui alla legge regionale del 27 dicembre 2011,  n.  39
(Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno  finanziario
2012) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108  «Finanziamento  ripiano
disavanzi» dello stato di previsione della spesa.