Art. 27 
 
   Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana 
 
  1. Al fine di  finanziare  interventi  di  edilizia  sociale  e  di
riqualificazione urbana e'  costituito  presso  FI.L.S.E.  S.p.A.  un
Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana. 
  2. Il fondo di  cui  al  comma  1  e'  finanziato  con  le  risorse
derivanti dal  bilancio  regionale  e  dai  finanziamenti  statali  e
comunitari per  Programmi  di  Social  housing,  di  Riqualificazione
urbana e dei centri minori dell'entroterra, ovvero per interventi con
significativa presenza di Edilizia sociale. 
  Il fondo in fase di prima attuazione e' alimentato dai  fondi  gia'
istituiti presso FI.L.S.E. con analoga estinazione. 
  3. Il fondo di cui al comma 1 consente l'utilizzo  delle  eventuali
economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via
prioritaria alla copertura del completamento  delle  graduatorie  dei
Programmi stessi.