Art. 27 Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana 1. Al fine di finanziare interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana e' costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l'edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato con le risorse derivanti dal bilancio regionale e dai finanziamenti statali e comunitari per Programmi di Social housing, di Riqualificazione urbana e dei centri minori dell'entroterra, ovvero per interventi con significativa presenza di Edilizia sociale. Il fondo in fase di prima attuazione e' alimentato dai fondi gia' istituiti presso FI.L.S.E. con analoga estinazione. 3. Il fondo di cui al comma 1 consente l'utilizzo delle eventuali economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via prioritaria alla copertura del completamento delle graduatorie dei Programmi stessi.