Art. 28 
 
                           Fondi speciali 
 
  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'art.  27
della  legge  regionale  n.  15/2002  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  destinati  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  da
provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel  corso  dell'esercizio
2013, restano determinati  nella  misura  indicata  nella  tabella  A
allegata alla presente legge per il  fondo  speciale  destinato  alle
spese in conto capitale.