Art. 28 Fondi speciali 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.