Art. 6 
 
     Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza 
 
  1. Il complesso della spesa per studi ed  incarichi  di  consulenza
per l'anno 2013 non  puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del
complesso degli impegni  di  spesa  assunti  nell'anno  2011  per  le
medesime finalita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  incarichi
la  cui  spesa  e'  sostenuta  con  imputazione  a  carico  di  fondi
comunitari o nazionali vincolati. 
  3. Non sono considerati studi o incarichi di  consulenza  ai  sensi
del presente articolo: 
    a) gli incarichi di assistenza tecnica  collegati  all'attuazione
di programmi comunitari; b) gli  incarichi  professionali  ovvero  le
convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali) e successive modificazioni  e  integrazioni,  del
decreto del Ministro dell'Interno di concerto  con  il  Ministro  del
Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali  di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi  di
lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione
del testo unico 19 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) gli  incarichi  finalizzati  alla  difesa  in  giudizio  della
Regione; 
    d) le attivita' di indagine e di ricerca affidate a  societa'  in
house   della   Regione   attinenti   alle    rispettive    finalita'
istituzionali; 
    e)  gli  incarichi   conferiti   ai   fini   della   composizione
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.  28  della
legge  regionale  4  dicembre  2009,  n.  59   (Norme   sul   modello
organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli  studi  ed  agli  incarichi  di  consulenza  conferiti  per   la
progettazione di lavori e la  stima  di  immobili  relativi  ai  beni
oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo  28  maggio
2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane,
regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 della  legge
5 maggio 2009, n. 42)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti  nel
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui  all'art.
58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133
ovvero in altri programmi di alienazione del  patrimonio  immobiliare
pubblico. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli
enti appartenenti al  settore  regionale  allargato,  con  esclusione
delle Aziende sanitarie per le attivita' connesse all'esercizio delle
funzioni sanitarie stesse. 
  6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale  dipendente
dagli enti del settore regionale allargato a favore della  Regione  e
degli  altri  enti  appartenenti  al   medesimo   settore   regionale
allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso
delle spese sostenute. 
  7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche
degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  8. I direttori degli enti di cui al comma  6  che  hanno  conferito
l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui  ai
commi 6 e 7. 
  9. Gli accertamenti medico  legali  sui  dipendenti  della  Regione
Liguria, degli enti strumentali e degli enti  del  settore  regionale
allargato  assenti  dal  servizio  per  malattia,   richiesti   dalle
amministrazioni interessate ed  effettuati  dalle  Aziende  sanitarie
locali, sono svolti a titolo non oneroso.