Art. 6 Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza 1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non puo' essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa e' sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati. 3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo: a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari; b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni; c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione; d) le attivita' di indagine e di ricerca affidate a societa' in house della Regione attinenti alle rispettive finalita' istituzionali; e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attivita' connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse. 6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. 7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. I direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. 9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.