Art. 7 Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza 1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, per l'anno 2013, non puo' essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, ne' alla pubblicita' avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle societa' in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attivita' come compito istituzionale. 4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicita' istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).