Art. 7 
 
           Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, 
           convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza 
 
  1. Il complesso della  spesa  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre, pubblicita' e  rappresentanza,  per  l'anno  2013,  non  puo'
essere  superiore  al  complesso  degli  impegni  di  spesa   assunti
nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa  per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita'  e  rappresentanza
sostenuta con imputazione a carico di fondi  comunitari  o  nazionali
vincolati, ne' alla pubblicita' avente carattere legale o finanziario
e derivante da obblighi normativi. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle societa' in house della Regione  e  agli  enti  appartenenti  al
settore regionale allargato, con esclusione di  quelli  che  svolgono
tali attivita' come compito istituzionale. 
  4. Gli enti del settore regionale allargato che  operano  in  campo
sanitario possono effettuare spese di pubblicita' istituzionale  solo
per  motivi  di  carattere  strettamente  sanitario  rispettando   le
indicazioni  dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle   Comunicazioni
(AGCOM).