Art. 9 
 
                 Riduzione della spesa per trasferte 
 
  1.  Il  complesso  della  spesa  per  trasferte  anche  all'estero,
effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno
2013, non puo' essere superiore al complesso degli impegni  di  spesa
assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 
  2. Il limite di spesa di cui  al  comma  1  puo'  essere  superato,
previa adozione da parte della Giunta regionale di  un  provvedimento
motivato, in ordine alla partecipazione alle  attivita'  del  sistema
delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e
lo  Stato,  nonche'  per  la  partecipazione  alle  attivita'   degli
organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato  -  Regioni  del  3
dicembre 2009 recante «Patto per la salute 2010 - 2012». 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa  per
trasferte sostenuta con imputazione a carico di  fondi  comunitari  e
per quelle svolte nell'esercizio di funzioni  ispettive,  nonche'  di
compiti di verifica e di controllo. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
agli enti appartenenti al settore regionale allargato,  ad  eccezione
delle  Aziende  sanitarie,  limitatamente  alle  attivita'   connesse
all'assistenza territoriale, e alle societa' in house della  Regione,
con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a  carico
di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di  accordo  di
programma,  piani  operativi,  piani  annuali   o   altri   strumenti
programmatori approvati dalla Regione.