Art. 9 Riduzione della spesa per trasferte 1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non puo' essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalita'. 2. Il limite di spesa di cui al comma 1 puo' essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attivita' del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante «Patto per la salute 2010 - 2012». 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonche' di compiti di verifica e di controllo. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attivita' connesse all'assistenza territoriale, e alle societa' in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.