Art. 10 Pubblicazione 1. L'ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso nel BURC, contenente: a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda; b) i seguenti dati inerenti la derivazione: 1) luogo di presa; 2) portate e volumi da derivarsi; 3) uso dell'acqua; 4) luogo di eventuale restituzione; 5) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui si richiede il prelievo; 6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi di domande di concessione ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media; c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento finale, presso il quale e' depositata, per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali; d) il termine per la presentazione delle domande concorrenti previste nell'art. 11, comma 1; i termini e le modalita' per la presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti nell'art. 12, comma 1, con indicazione delle modalita' di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica; e) nel caso di progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione d'incidenza (VI) o a verifica di assoggettabilita' alla VIA; indicazione dell'ufficio competente per tali provvedimenti, oltre che dei termini e le modalita' per la presentazione delle relative osservazioni. 2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di istruttoria sono contestualmente pubblicati nell'albo pretorio on-line dell'autorita' concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione; essi sono inoltre trasmessi ai comuni il cui territorio e' interessato dalla derivazione, affinche' provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nel BURC, alla pubblicazione nei propri albi pretori per quindici giorni consecutivi.