Art. 10 
 
                            Pubblicazione 
 
  1. L'ufficio istruttore richiede la  pubblicazione  della  domanda,
mediante avviso nel BURC, contenente: 
  a)  gli  estremi  identificativi  del  richiedente  e  la  data  di
presentazione della domanda; 
  b) i seguenti dati inerenti la derivazione: 
  1) luogo di presa; 
  2) portate e volumi da derivarsi; 
  3) uso dell'acqua; 
  4) luogo di eventuale restituzione; 
  5) tipo e denominazione dei corpi idrici  da  cui  si  richiede  il
prelievo; 
  6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi
di domande di concessione  ad  uso  idroelettrico,  salto  e  potenza
nominale media; 
  c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento
finale, presso il quale e' depositata, per la  visione,  copia  della
domanda e degli elaborati progettuali; 
  d) il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  concorrenti
previste nell'art. 11, comma 1; i  termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti  nell'art.  12,
comma 1, con indicazione delle modalita' di presa  visione  da  parte
degli interessati della domanda e della documentazione tecnica; 
  e)  nel  caso  di  progetti  soggetti  a  Valutazione  di   impatto
ambientale (VIA),  Valutazione  d'incidenza  (VI)  o  a  verifica  di
assoggettabilita' alla VIA; indicazione dell'ufficio  competente  per
tali provvedimenti, oltre che dei  termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle relative osservazioni. 
  2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di  istruttoria  sono
contestualmente pubblicati nell'albo pretorio on-line  dell'autorita'
concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione;
essi  sono  inoltre  trasmessi  ai  comuni  il  cui   territorio   e'
interessato dalla derivazione, affinche' provvedano,  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione nel BURC, alla  pubblicazione  nei
propri albi pretori per quindici giorni consecutivi.