Art. 11 
 
                         Domande concorrenti 
 
  1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili
con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e
dichiarate concorrenti con queste, se  presentate  non  oltre  trenta
giorni dalla data di  pubblicazione  nel  BURC  della  prima  domanda
incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate
si da' pubblico avviso nei modi previsti nell'art. 10. 
  2. Le domande di  cui  al  comma  1  presentate  oltre  il  termine
perentorio di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nel  BURC
della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione  definitiva
sulla  domanda  precedentemente  pubblicata,  fermo  restando  quanto
prescritto all'art. 7, comma 13 del regio decreto n. 1775 del 1933. 
  3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista  al
Titolo  I,  e'  preferita  quella  che  presenta  la  piu'  razionale
utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai  criteri  fissati
dall'art. 9, comma 1 e comma 1-bis del  regio  decreto  n.  1775  del
1933.