Art. 11 Domande concorrenti 1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC della prima domanda incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate si da' pubblico avviso nei modi previsti nell'art. 10. 2. Le domande di cui al comma 1 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata, fermo restando quanto prescritto all'art. 7, comma 13 del regio decreto n. 1775 del 1933. 3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista al Titolo I, e' preferita quella che presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai criteri fissati dall'art. 9, comma 1 e comma 1-bis del regio decreto n. 1775 del 1933.