Art. 12 
 
                     Osservazioni ed opposizioni 
 
  1. Le domande in istruttoria e la  documentazione  tecnica  possono
essere visionate  da  qualunque  soggetto  ne  abbia  interesse;  gli
interessati  possono,  inoltre,  presentare  all'ufficio   istruttore
memorie scritte contenenti osservazioni od  opposizioni  al  rilascio
della concessione, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nel BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a  verifica  di
assoggettabilita' alla VIA, nei termini fissati dagli articoli  24  o
20 del decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. L'ufficio istruttore valuta le  osservazioni  e  le  opposizioni
pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del
procedimento.