Art. 12 Osservazioni ed opposizioni 1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abbia interesse; gli interessati possono, inoltre, presentare all'ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a verifica di assoggettabilita' alla VIA, nei termini fissati dagli articoli 24 o 20 del decreto legislativo n. 152/2006. 2. L'ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.