Art. 14 
 
                     Domande soggette a VIA e VI 
 
  1. Se  la  domanda  di  concessione  e'  soggetta  a  procedura  di
Valutazione di incidenza (VI) o  Valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti,
fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione  della  fase  di
orientamento (scoping di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  n.
152/2006), da effettuarsi a cura del proponente. 
  2. Se la domanda di concessione  e'  soggetta  a  VI  o  VIA  o  ad
entrambe  le  procedure,  in  sede  regionale  o  statale,  l'ufficio
istruttore, con la comunicazione di avvio  del  procedimento  di  cui
all'art. 9, indica al richiedente la necessita' di  attivare,  presso
l'autorita' competente,  la  procedura  VI  e/o  VIA.  In  tal  caso,
l'ufficio  istruttore  potra'  concludere  l'istruttoria,  nei   modi
previsti  all'art.  18,  solo  a  seguito  di  parere  favorevole  di
valutazione di incidenza e/o  positiva  pronuncia  di  compatibilita'
ambientale. 
  3. Se la procedura di VI e/o VIA rende  esito  negativo,  l'ufficio
cui  compete  il  provvedimento  finale   rigetta   la   domanda   di
concessione.