Art. 14 Domande soggette a VIA e VI 1. Se la domanda di concessione e' soggetta a procedura di Valutazione di incidenza (VI) o Valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento (scoping di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006), da effettuarsi a cura del proponente. 2. Se la domanda di concessione e' soggetta a VI o VIA o ad entrambe le procedure, in sede regionale o statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 9, indica al richiedente la necessita' di attivare, presso l'autorita' competente, la procedura VI e/o VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potra' concludere l'istruttoria, nei modi previsti all'art. 18, solo a seguito di parere favorevole di valutazione di incidenza e/o positiva pronuncia di compatibilita' ambientale. 3. Se la procedura di VI e/o VIA rende esito negativo, l'ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione.