Art. 15 Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta 1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati nell'art. 9, comma 2, lettera a), ai quali e' stato gia' richiesto il rilascio di pareri e nulla osta di competenza, la seguente documentazione: a) copia delle osservazioni e opposizioni pervenute previste nell'art. 12; b) copia delle eventuali domande concorrenti; c) comunicazione della data, ora e luogo della eventuale visita locale di istruttoria.