Art. 15 
 
            Trasmissione documentazione per acquisizione 
                       di pareri e nulla osta 
 
  1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli
articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati  nell'art.  9,
comma 2, lettera a), ai quali e' stato gia' richiesto il rilascio  di
pareri e nulla osta di competenza, la seguente documentazione: 
    a) copia delle  osservazioni  e  opposizioni  pervenute  previste
nell'art. 12; 
    b) copia delle eventuali domande concorrenti; 
    c) comunicazione della data, ora e luogo della  eventuale  visita
locale di istruttoria.