Art. 16 Visita locale di istruttoria 1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, e' effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se diversi dal richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni; tale comunicazione perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita. 2. Dell'esito della visita e' redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il verbale e' sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo. 3. Se e' stata indetta la conferenza di servizi, la visita locale di istruttoria puo' anche essere contestuale alla conferenza stessa.