Art. 16 
 
                    Visita locale di istruttoria 
 
  1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria,  e'
effettuata   previa   comunicazione   scritta   al   richiedente   la
concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se  diversi  dal
richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a  coloro  che
hanno presentato  osservazioni  ed  opposizioni;  tale  comunicazione
perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita. 
  2. Dell'esito della visita e'  redatto  un  verbale  contenente  il
nominativo  dei  partecipanti  e  le  eventuali  dichiarazioni  degli
interessati o dei loro rappresentanti; il verbale e' sottoscritto dai
partecipanti al sopralluogo. 
  3. Se e' stata indetta la conferenza di servizi, la  visita  locale
di istruttoria puo' anche essere contestuale alla conferenza stessa.