Art. 17 
 
                      Integrazioni documentali 
 
  1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario  acquisire,  ai  fini
del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi  di  giudizio,
diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'art.  8,  comma
3, esso richiede tale integrazione all'interessato  assegnandogli  un
termine per provvedere. 
  2. Il termine per  la  conclusione  del  procedimento  puo'  essere
prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una  sola
volta e per non piu' di trenta giorni. 
  3. Se e' indetta la conferenza di  servizi,  si  procede  ai  sensi
dell'art. 14-ter, comma 8 della legge n. 241 del 1990.