Art. 17 Integrazioni documentali 1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi di giudizio, diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'art. 8, comma 3, esso richiede tale integrazione all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. 2. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una sola volta e per non piu' di trenta giorni. 3. Se e' indetta la conferenza di servizi, si procede ai sensi dell'art. 14-ter, comma 8 della legge n. 241 del 1990.