Art. 18 
 
           Conclusione dell'istruttoria e relazione finale 
 
  1. A seguito  della  visita  locale  di  istruttoria,  se  ritenuta
necessaria e dell'acquisizione  di  tutti  i  pareri  e  nulla  osta,
l'ufficio  istruttore  conclude   l'istruttoria   predisponendo   una
relazione dettagliata  sui  risultati  della  stessa,  contenente  le
informazioni previste nell'art. 14 del regio  decreto  n.  1285/1920,
con particolare riferimento ai seguenti punti: 
  a) quantita' di acqua che si ritiene  possa  essere  concessa,  con
riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti  e  alla
tipologia di derivazione progettata; 
  b) descrizione delle opere e  delle  modalita'  di  derivazione  ed
eventuale restituzione; 
  c) finalita'  cui  la  derivazione  e  la  sua  utilizzazione  sono
destinate; 
  d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente  nell'interesse
pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento  alle
eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi  di  tutela
idraulica  ed  ambientale  oltre  che  alle  cautele   per   impedire
l'inquinamento delle acque; 
  e) compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai
fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o  idrologico,
con   specifico   riferimento   al   parere    vincolante    espresso
dall'autorita' di bacino territorialmente competente; 
  f) pareri acquisiti; 
  g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel
corso  dell'istruttoria,  oltre  che  le   relative   controdeduzioni
dell'istante; 
  h) domanda da preferire, nel caso di domande  concorrenti  previste
nell'art. 11, in relazione ai criteri fissati dall'art. 9  del  regio
decreto n. 1775 del 1933; 
  i) le particolarita' locali e altri eventuali elementi di  giudizio
di qualche rilievo per il rilascio della concessione; 
  j) canoni  e  sovracanoni  da  richiedere,  con  l'indicazione  dei
relativi calcoli.