Art. 18 Conclusione dell'istruttoria e relazione finale 1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l'istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'art. 14 del regio decreto n. 1285/1920, con particolare riferimento ai seguenti punti: a) quantita' di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione progettata; b) descrizione delle opere e delle modalita' di derivazione ed eventuale restituzione; c) finalita' cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate; d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente nell'interesse pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale oltre che alle cautele per impedire l'inquinamento delle acque; e) compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, con specifico riferimento al parere vincolante espresso dall'autorita' di bacino territorialmente competente; f) pareri acquisiti; g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel corso dell'istruttoria, oltre che le relative controdeduzioni dell'istante; h) domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti previste nell'art. 11, in relazione ai criteri fissati dall'art. 9 del regio decreto n. 1775 del 1933; i) le particolarita' locali e altri eventuali elementi di giudizio di qualche rilievo per il rilascio della concessione; j) canoni e sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli.