Art. 19 
 
                     Disciplinare di concessione 
 
  1. Ogni  concessione  e'  regolata  da  apposito  disciplinare  che
contiene le  condizioni  e  prescrizioni  che  regolano  il  rapporto
giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene
approvato  con  il  provvedimento  finale  di  concessione,  prevista
nell'art. 20. 
  2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi: 
  a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita
alla richiesta di concessione; 
  b) la  tipologia  della  derivazione  e  il  codice  identificativo
univoco; 
  c) la localizzazione e la descrizione delle opere  di  derivazione,
nonche' le modalita' di prelievo e di eventuale restituzione; 
  d) l'uso o gli usi per i quali la concessione e' rilasciata; 
  e) il volume massimo d'acqua da derivare  annualmente  espresso  in
metri cubi/anno; 
  f)  la  portata   istantanea   massima   e   media,   espresse   in
litri/secondo; 
  g) la superficie in ettari cui l'acqua e' destinata,  nel  caso  di
derivazione per uso irriguo; 
  h) il  periodo  di  esercizio  della  derivazione  e  le  eventuali
limitazioni temporali definite; 
  i) i termini entro i quali il concessionario e' tenuto ad  iniziare
ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione; 
  j)  la  durata  della  concessione  e  le   eventuali   limitazioni
d'esercizio temporalmente predeterminate; 
  k)  l'obbligo  relativo   all'installazione   di   dispositivi   di
misurazione e registrazione delle  portate  e  dei  volumi  di  acqua
derivati  e  eventualmente  restituiti,  nonche'  le   modalita'   di
trasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni    all'autorita'
concedente. Fanno eccezione le derivazioni  ad  uso  antincendio,  se
cio' rappresenta un ostacolo tecnico  tale  da  nuocere  al  corretto
funzionamento delle stesse; in tali casi  e'  previsto  l'obbligo  di
adottare opportuni accorgimenti  al  fine  di  evitare  usi  difformi
rispetto a quello concesso; 
  l)  l'eventuale  obbligo   di   installare   piezometri   e   altre
apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a  consentire
prelievi   di   campioni   di   acqua   da   parte   della   pubblica
amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee; 
  m)  l'obbligo  e  le  modalita'  di   collocazione   del   cartello
identificativo della concessione in prossimita' dell'opera di presa; 
  n)  le  prescrizioni  da  osservarsi  in  materia  di  prelievo   e
restituzione, per il rispetto del minimo deflusso  vitale  del  corso
d'acqua  e  dell'equilibrio  del  bilancio  idrico,  oltre  che   per
garantire il mantenimento o  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
qualita' dei corpi idrici; 
  o)  gli  interventi  o  le  opere,   interamente   a   carico   del
concessionario,  necessarie  a  garantire   il   regolare   passaggio
dell'ittiofauna,  nei  casi  in   cui   le   opere   di   derivazione
pregiudichino la continuita' ecologica di corsi d'acqua; 
  p)  le  eventuali  condizioni  speciali  o  prescrizioni   cui   e'
subordinata la  concessione,  ai  fini  della  tutela  dell'interesse
pubblico e di quello dei terzi; 
  q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al
ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde  e  delle  pertinenze
demaniali, al cessare  della  concessione,  se  le  stesse  non  sono
acquisite al demanio idrico; 
  r) l'espresso richiamo dell'art. 7, comma 3; 
  s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia  degli
obblighi e condizioni della concessione; 
  t)  l'importo  del  canone  annuo,  la  sua  decorrenza  e  i  dati
utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo  del
canone e' aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed
e' comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non puo' fare uso in
tutto o in parte delle acque  oggetto  della  concessione,  salvo  il
diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 30; 
  u) le modalita' ed i termini per  la  richiesta  di  rinnovo  della
concessione.