Art. 19 Disciplinare di concessione 1. Ogni concessione e' regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'art. 20. 2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione; b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco; c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonche' le modalita' di prelievo e di eventuale restituzione; d) l'uso o gli usi per i quali la concessione e' rilasciata; e) il volume massimo d'acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno; f) la portata istantanea massima e media, espresse in litri/secondo; g) la superficie in ettari cui l'acqua e' destinata, nel caso di derivazione per uso irriguo; h) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite; i) i termini entro i quali il concessionario e' tenuto ad iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione; j) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate; k) l'obbligo relativo all'installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventualmente restituiti, nonche' le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorita' concedente. Fanno eccezione le derivazioni ad uso antincendio, se cio' rappresenta un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi e' previsto l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso; l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee; m) l'obbligo e le modalita' di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimita' dell'opera di presa; n) le prescrizioni da osservarsi in materia di prelievo e restituzione, per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici; o) gli interventi o le opere, interamente a carico del concessionario, necessarie a garantire il regolare passaggio dell'ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuita' ecologica di corsi d'acqua; p) le eventuali condizioni speciali o prescrizioni cui e' subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi; q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, al cessare della concessione, se le stesse non sono acquisite al demanio idrico; r) l'espresso richiamo dell'art. 7, comma 3; s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione; t) l'importo del canone annuo, la sua decorrenza e i dati utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo del canone e' aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed e' comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non puo' fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 30; u) le modalita' ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione.