Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento sono definite: a) acque superficiali, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali; b) acque sotterranee, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda; c) sorgente, punto o area piu' o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee. d) bilancio idrico, ai sensi dell'allegato 1, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2004, comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti); e) attingimento, prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno; f) derivazioni, prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in: 1) grandi derivazioni, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, tutte quelle che eccedono i seguenti limiti: 1.1) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt; 1.2) per acqua potabile: litri 100 al secondo; 1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se e' possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo; 1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al secondo; 1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo; 1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo; 2) piccole derivazioni: tutte le utenze che non rientrano nelle grandi derivazioni; 3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui all'art. 3 comma 1 lettera n), comprese nei seguenti limiti: 3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo di 1.500 metri cubi all'anno; g) Deflusso minimo vitale (DMV) la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonche' il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.