Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento sono definite: 
  a)  acque  superficiali,  ai  sensi  dell'art.   54   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale):  le
acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di
transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo  stato
chimico,  in  relazione  al  quale  sono  incluse  anche   le   acque
territoriali; 
  b) acque sotterranee, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo
n. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto  la  superficie  del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il  suolo  o
il sottosuolo; comprese, ai fini  del  presente  regolamento,  quelle
scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda; 
  c) sorgente, punto o area piu' o meno  ristretta,  ubicata  sia  in
superficie che sotto il livello del  mare,  in  corrispondenza  della
quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee. 
  d) bilancio idrico, ai sensi dell'allegato 1, comma 1  del  decreto
ministeriale 28 luglio  2004,  comparazione,  nel  periodo  di  tempo
considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in  un
determinato bacino o  sottobacino,  superficiale  o  sotterraneo,  al
netto delle risorse necessarie alla  conservazione  degli  ecosistemi
acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti); 
  e) attingimento, prelievo temporaneo di  acqua  pubblica  da  corpi
idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per  una  durata
non superiore all'anno; 
  f)  derivazioni,  prelievi  di  acqua  pubblica  da  corpi   idrici
superficiali  o  sotterranei  (comprese  le   sorgenti),   effettuati
mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in: 
  1) grandi derivazioni, ai sensi del  regio  decreto  n.  1775/1933,
tutte quelle che eccedono i seguenti limiti: 1.1) per  produzione  di
forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt;  1.2)
per acqua potabile: litri 100 al secondo; 
  1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o  anche  meno  se  e'
possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 
  1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo; 
  1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine  usi  diversi
da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100  al
secondo; 
  1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo; 
  1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di  energia:  litri  100  al
secondo; 
  2) piccole derivazioni: tutte le utenze  che  non  rientrano  nelle
grandi derivazioni; 
  3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze  per  derivazioni
di acque sotterranee di cui all'art. 3 comma 1 lettera  n),  comprese
nei seguenti limiti: 
  3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo  di  1.500
metri cubi all'anno; 
    g)  Deflusso  minimo  vitale  (DMV)  la  portata  istantanea   da
determinare in ogni tratto  omogeneo  del  corso  d'acqua,  che  deve
garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualita'  ambientale  dei
corpi idrici fissati ai sensi degli articoli  76  e  77  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, la  salvaguardia  delle  caratteristiche
fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche  delle  acque,  nonche'  il
mantenimento  delle  biocenosi  tipiche  delle  condizioni   naturali
locali.