Art. 20 
 
             Provvedimento finale di rilascio o diniego 
                          della concessione 
 
  1. L'ente  concedente  procede  al  rilascio  o  al  diniego  della
concessione mediante provvedimento motivato, nei  termini  e  con  le
modalita' stabilite dal presente articolo. 
  2. Alla conclusione della relazione finale  d'istruttoria  prevista
nell'art. 18, se non sussistono i presupposti per il  rilascio  della
concessione, l'autorita' concedente comunica  al  richiedente,  prima
della formale adozione del provvedimento di  diniego,  i  motivi  che
ostano all'accoglimento della domanda,  individuati  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) incompatibilita' del prelievo richiesto con  le  previsioni  del
PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonche' con le  finalita'
di salvaguardia degli habitat e della biodiversita'; 
  b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o  con  il
rispetto del minimo deflusso vitale; 
  c) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico  del  corso
d'acqua; 
  d) incompatibilita' dell'emungimento richiesto con le capacita'  di
ricarica dell'acquifero; 
  e)  incompatibilita'  dell'  emungimento  con  le   caratteristiche
dell'area di localizzazione (area  di  salvaguardia,  aree  protette,
aree soggette a subsidenza, aree sensibili e  aree  critiche,  ecc.),
come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione; 
  f)    mancato     rispetto     delle     prescrizioni     contenute
nell'autorizzazione alla ricerca di  acque  sotterranee  e  scavo  di
pozzi previste all'art. 6; 
  g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo,
riuso e risparmio della risorsa idrica, se la  destinazione  dell'uso
della risorsa lo consente; 
  h) contrasto con il pubblico generale interesse; 
  i) mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 17. 
  3. Se sussistono i presupposti per il rilascio  della  concessione,
l'ente  concedente  invita  il   richiedente   a   sottoscrivere   il
disciplinare   di   concessione   previsto   nell'art.   19;    nella
comunicazione e' stabilito il termine entro il quale  il  richiedente
e' tenuto  a  sottoscrivere  il  disciplinare  e  a  provvedere  agli
adempimenti previsti al comma 4. 
  4. Prima  della  sottoscrizione  del  disciplinare  il  richiedente
provvede: 
  a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati; 
  b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea
fideiussione, pari almeno a un'annualita' del canone e  comunque  non
inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per  tutta
la durata della concessione; 
  c)  al  versamento  del  canone  anticipato  relativo  alla   prima
annualita' successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo  di
eventuali canoni arretrati; 
  d) nel  caso  di  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  di  potenza
nominale media superiore a trenta chilowatt, al  deposito  di  idonea
fideiussione   a    specifica    garanzia    circa    le    capacita'
tecnicofinanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5  per
cento ed un massimo del 20  per  cento  del  costo  di  realizzazione
dell'impianto,  a  seconda  dell'importanza   dell'intervento;   tale
fideiussione e' svincolata ad avvenuto collaudo delle opere. 
  5. Gli adempimenti previsti al comma  4  e  la  sottoscrizione  del
disciplinare costituiscono condizioni necessarie per  l'adozione  del
provvedimento finale di concessione. 
  6. Se il richiedente, ricevuta la  comunicazione  di  accoglimento,
non  provvede  agli  adempimenti  previsti  al   comma   4   e   alla
sottoscrizione del  disciplinare,  l'ente  concedente  invia  formale
diffida ad adempiere entro il  termine  di  ulteriori  dieci  giorni,
decorso inutilmente il quale rigetta  la  domanda  con  le  modalita'
previste al comma 2. 
  7. Se le domande rigettate ai sensi dei comma  2  o  6  sono  state
istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento,
l'autorita'  concedente,  contestualmente  alla   comunicazione   del
rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e  procede
a norma del comma 3 e seguenti. 
  8. Con il rilascio del provvedimento  finale  di  concessione  sono
respinte le eventuali domande concorrenti, dandone  comunicazione  ai
relativi richiedenti. 
  9. Del provvedimento e' dato  avviso  nel  BURC,  con  le  seguenti
informazioni: 
  a) dati identificativi del concessionario; 
  b) quantita' di acqua concessa; 
  c) luogo di presa e di eventuale restituzione; 
  d) uso e durata della concessione; 
  e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare; 
  f) le eventuali domande concorrenti respinte; 
  g) l'ufficio presso il quale  e'  depositata  copia  integrale  del
provvedimento e della documentazione inerente la concessione. 
  10. Il  provvedimento  finale  di  concessione  e'  contestualmente
pubblicato  nell'Albo  pretorio  on-line  dell'ente  concedente,   in
apposito spazio riservato alle domande di concessione. 
  11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo  delle  concessioni  sono
soggetti a  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  12.  In  seguito  al  provvedimento  finale  di  concessione,  sono
aggiornati il Catasto utenze  idriche  e  l'Archivio  anagrafico  dei
punti d'acqua previsti nell'art. 5.