Art. 20 Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione 1. L'ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalita' stabilite dal presente articolo. 2. Alla conclusione della relazione finale d'istruttoria prevista nell'art. 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'autorita' concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri: a) incompatibilita' del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonche' con le finalita' di salvaguardia degli habitat e della biodiversita'; b) incompatibilita' con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale; c) incompatibilita' delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua; d) incompatibilita' dell'emungimento richiesto con le capacita' di ricarica dell'acquifero; e) incompatibilita' dell' emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione (area di salvaguardia, aree protette, aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, ecc.), come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione; f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi previste all'art. 6; g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, se la destinazione dell'uso della risorsa lo consente; h) contrasto con il pubblico generale interesse; i) mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 17. 3. Se sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'ente concedente invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione previsto nell'art. 19; nella comunicazione e' stabilito il termine entro il quale il richiedente e' tenuto a sottoscrivere il disciplinare e a provvedere agli adempimenti previsti al comma 4. 4. Prima della sottoscrizione del disciplinare il richiedente provvede: a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati; b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un'annualita' del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione; c) al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualita' successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo di eventuali canoni arretrati; d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a trenta chilowatt, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacita' tecnicofinanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione dell'impianto, a seconda dell'importanza dell'intervento; tale fideiussione e' svincolata ad avvenuto collaudo delle opere. 5. Gli adempimenti previsti al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento finale di concessione. 6. Se il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provvede agli adempimenti previsti al comma 4 e alla sottoscrizione del disciplinare, l'ente concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalita' previste al comma 2. 7. Se le domande rigettate ai sensi dei comma 2 o 6 sono state istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l'autorita' concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e procede a norma del comma 3 e seguenti. 8. Con il rilascio del provvedimento finale di concessione sono respinte le eventuali domande concorrenti, dandone comunicazione ai relativi richiedenti. 9. Del provvedimento e' dato avviso nel BURC, con le seguenti informazioni: a) dati identificativi del concessionario; b) quantita' di acqua concessa; c) luogo di presa e di eventuale restituzione; d) uso e durata della concessione; e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare; f) le eventuali domande concorrenti respinte; g) l'ufficio presso il quale e' depositata copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione. 10. Il provvedimento finale di concessione e' contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'ente concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione. 11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo delle concessioni sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 12. In seguito al provvedimento finale di concessione, sono aggiornati il Catasto utenze idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsti nell'art. 5.