Art. 21 
 
      Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze 
 
  1.  Ottenuta  la  concessione,  il   titolare   presenta   all'ente
concedente, entro i termini  e  secondo  le  modalita'  previste  dal
disciplinare  di  concessione,  il  progetto  esecutivo  delle  opere
relative alla concessione richiesta. L'ente concedente, verificata la
regolarita' e la conformita' del progetto rispetto alla  concessione,
lo approva per quanto di competenza. 
  2. L'approvazione  del  progetto  esecutivo  prevista  al  comma  1
costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle  opere  oggetto
di  concessione,  fatte  salve  le  autorizzazioni  urbanistiche   ed
edilizie previste dalle leggi vigenti. 
  3.  Per  le  derivazioni  ad  uso  idroelettrico  la  procedura  di
approvazione del progetto  esecutivo  delle  opere  gia'  oggetto  di
concessione di cui al comma 1 e' effettuata dall'ente  concedente  ai
sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). 
  4. Se tra le opere della derivazione e' prevista  la  realizzazione
di sbarramenti di ritenuta e  bacini  di  accumulo,  sottoposti  alle
disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei  lavori  e'
subordinato  all'approvazione  del  progetto   esecutivo   da   parte
dell'ente   competente   e   al    conseguimento    delle    relative
autorizzazioni. 
  5. Il concessionario da preventiva notizia della data di inizio dei
lavori all'ente concedente, che puo' ordinare la sospensione  se  non
sono  rispettate  le  condizioni  alle  quali   e'   subordinata   la
concessione. 
  6.  Entro   trenta   giorni   dall'ultimazione   dei   lavori,   il
concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o
di regolare esecuzione delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto
approvato,  sottoscritto  da  tecnico  abilitato  in  relazione  alla
tipologia  delle  opere  realizzate,  contenente  le  caratteristiche
definitive della derivazione. 
  7. Per le piccole derivazioni  idroelettriche  aventi  una  potenza
nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di  cui  al
comma  6  e'  sostituito  da  certificato  di  collaudo  delle  opere
realizzate attestante, tra l'altro,  la  regolare  funzionalita'  dei
dispositivi di limitazione delle portate derivate e  rilasciate.  Per
la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito
di comunicazione di ultimazione dei lavori che il  concessionario  fa
pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i
successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se  necessario,  una
commissione di collaudo in possesso dei  requisiti  di  abilitazione,
con oneri a carico del  concessionario.  Il  collaudo  e'  rassegnato
all'ente  concedente   entro   centoventi   giorni   dall'affidamento
dell'incarico. 
  8. Nel caso di lievi difformita'  tra  le  opere  realizzate  e  il
progetto  approvato  non  riconducibili   a   ipotesi   di   varianti
sostanziali, l'ente concedente adotta per  quanto  di  competenza  un
provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive  della
derivazione cosi' come documentate dal certificato di collaudo o  dal
certificato di regolare esecuzione. 
  9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei  casi  di  accertata
urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e  previa
consegna di  apposito  certificato  di  regolare  esecuzione  secondo
quanto previsto al comma 6, puo' autorizzare, una volta verificate le
condizioni,  l'esercizio   della   derivazione   nelle   more   della
trasmissione del certificato di collaudo. 
  10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario  non  puo'
far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato
di collaudo o del certificato di conformita'.