Art. 21 Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze 1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all'ente concedente, entro i termini e secondo le modalita' previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione richiesta. L'ente concedente, verificata la regolarita' e la conformita' del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza. 2. L'approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti. 3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere gia' oggetto di concessione di cui al comma 1 e' effettuata dall'ente concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). 4. Se tra le opere della derivazione e' prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sottoposti alle disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei lavori e' subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni. 5. Il concessionario da preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ente concedente, che puo' ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali e' subordinata la concessione. 6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione. 7. Per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di cui al comma 6 e' sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalita' dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se necessario, una commissione di collaudo in possesso dei requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo e' rassegnato all'ente concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico. 8. Nel caso di lievi difformita' tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti sostanziali, l'ente concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive della derivazione cosi' come documentate dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. 9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei casi di accertata urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al comma 6, puo' autorizzare, una volta verificate le condizioni, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo. 10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario non puo' far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformita'.