Art. 22 
 
                      Durata delle concessioni 
 
  1. Le concessioni sono rilasciate, con  decorrenza  dalla  data  di
adozione del provvedimento,  per  una  durata  contenuta  nei  limiti
massimi stabiliti dall'art. 21 del regio decreto n.  1775  del  1933,
indicati per ciascuna tipologia d'uso di cui all'allegato A. 
  2. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera p),
ai fini della determinazione della durata della  concessione,  si  fa
riferimento all'uso per il quale e' prevista la durata minore. 
  3.  Per  le  infrastrutture  acquedottistiche,  per  gli   impianti
consortili, per gli impianti industriali e per quelli  idroelettrici,
la durata minima  e'  determinata  anche  in  rapporto  al  piano  di
ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto  previsto
dai piani d'ambito. 
  4. Con direttiva regionale possono essere individuati  i  parametri
in relazione ai quali e' determinata  la  durata  delle  concessioni,
tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del  PTA,  oltre
che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle  autorita'  di
bacino. 
  5. E' fatta salva  la  facolta'  dell'ente  concedente,  su  parere
dell'autorita' di bacino competente per territorio, di procedere alla
revoca, alla limitazione anche non  temporanea,  o  alla  sospensione
della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.