Art. 22 Durata delle concessioni 1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, indicati per ciascuna tipologia d'uso di cui all'allegato A. 2. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione della durata della concessione, si fa riferimento all'uso per il quale e' prevista la durata minore. 3. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima e' determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto previsto dai piani d'ambito. 4. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali e' determinata la durata delle concessioni, tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del PTA, oltre che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle autorita' di bacino. 5. E' fatta salva la facolta' dell'ente concedente, su parere dell'autorita' di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.