Art. 23 Determinazione dei canoni e delle cauzioni 1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo e' stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d'uso indicata all'allegato A. 2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposito provvedimento regionale. 3. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera p), ai fini della determinazione del canone, salvo quanto previsto dall'art. 37 del regio decreto n. 1775 del 1933, si provvede a quantificare la somma dei canoni dovuti per ognuno degli usi effettuati, in relazione alle portate o ai volumi ad essi destinati; se tali portate e volumi non sono tecnicamente individuabili, si fa riferimento al canone piu' elevato previsto tra gli usi effettuati. 4. Una percentuale non inferiore al 20 per cento delle spese relative alle concessioni di acque pubbliche (spese di istruttoria e canoni) annualmente introitate, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attivita' organizzative ed operative nel campo della tutela della risorsa idrica. 5. Ai canoni previsti al comma 2 viene applicato un sovracanone regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alle autorita' di bacino per gli aggiornamenti del bilancio idrico. 6. Il richiedente e' tenuto a versare all'ente concedente un deposito cauzionale, anche mediante apposita fideiussione, il cui importo e' stabilito dall'ente concedente in misura non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 11 del regio decreto n. 1775 del 1933.