Art. 23 
 
             Determinazione dei canoni e delle cauzioni 
 
  1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di  un
canone annuo, il cui importo e' stabilito dalla Regione in  relazione
a ciascuna tipologia d'uso indicata all'allegato A. 
  2. Gli importi unitari del canone annuo  ed  i  canoni  minimi  per
l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente, sulla  base  del
tasso  di  inflazione   programmato,   con   apposito   provvedimento
regionale. 
  3. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera p),
ai fini  della  determinazione  del  canone,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 37 del regio decreto  n.  1775  del  1933,  si  provvede  a
quantificare  la  somma  dei  canoni  dovuti  per  ognuno  degli  usi
effettuati, in relazione alle portate o ai volumi ad essi  destinati;
se tali portate e volumi non sono tecnicamente individuabili,  si  fa
riferimento al canone piu' elevato previsto tra gli usi effettuati. 
  4. Una percentuale non  inferiore  al  20  per  cento  delle  spese
relative alle concessioni di acque pubbliche (spese di istruttoria  e
canoni) annualmente introitate, costituiscono  apposito  capitolo  di
spesa  integralmente  finalizzato  ad  attivita'   organizzative   ed
operative nel campo della tutela della risorsa idrica. 
  5. Ai canoni previsti al comma 2  viene  applicato  un  sovracanone
regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla  normativa
nazionale,  da  destinare  alle   autorita'   di   bacino   per   gli
aggiornamenti del bilancio idrico. 
  6. Il richiedente  e'  tenuto  a  versare  all'ente  concedente  un
deposito cauzionale, anche mediante  apposita  fideiussione,  il  cui
importo e' stabilito dall'ente concedente in misura non inferiore  ai
limiti stabiliti dall'art. 11 del regio decreto n. 1775 del 1933.