Art. 24 Rinnovo della concessione 1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione. 2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza delle condizioni iniziali sussistenti alla data del rilascio della concessione. 3. Resta ferma la facolta' dell'ente concedente e dell'autorita' di bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in sito, nonche' richiedere integrazioni alla autocertificazione prevista al comma 2, anche ai fini della verifica di compatibilita' della utilizzazione esistente con le disposizioni del presente regolamento, con gli atti di pianificazione di settore e con il bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione nelle banche dati previste nell'art. 5. 4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione nel BURC. 5. L'ente concedente ha la facolta' di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo. 6. Se la domanda di rinnovo comporta varianti sostanziali, il rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'art. 7. 7. La concessione non e' rinnovata se sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualita', quantita' e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione previsti nell'art. 20. 8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato e' adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti stabiliti dalla Regione e delle eventuali varianti assentite. 9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'originaria concessione.