Art. 24 
 
                      Rinnovo della concessione 
 
  1. Il rinnovo della concessione e' subordinato  alla  presentazione
della  relativa  domanda  entro  centottanta  giorni  dalla  scadenza
naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la
presentazione di una nuova domanda di concessione. 
  2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le  portate  e  i
volumi  oggetto  della  concessione,  sono   rimasti   immutati,   il
concessionario allega alla domanda di rinnovo una  dichiarazione  con
la quale autocertifica ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza delle  condizioni  iniziali
sussistenti alla data del rilascio della concessione. 
  3. Resta ferma la facolta' dell'ente concedente e dell'autorita' di
bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in
sito,  nonche'  richiedere   integrazioni   alla   autocertificazione
prevista al comma 2, anche ai fini della verifica  di  compatibilita'
della  utilizzazione  esistente  con  le  disposizioni  del  presente
regolamento, con gli atti di  pianificazione  di  settore  e  con  il
bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione  nelle
banche dati previste nell'art. 5. 
  4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione nel BURC. 
  5. L'ente concedente ha la  facolta'  di  condizionare  l'esercizio
della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso  la  redazione
di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo. 
  6. Se la domanda  di  rinnovo  comporta  varianti  sostanziali,  il
rinnovo della concessione e' soggetto al procedimento di rilascio  di
nuova concessione ai sensi dell'art. 7. 
  7. La concessione non e'  rinnovata  se  sopravvengano  ragioni  di
pubblico interesse in relazione alla tutela della qualita', quantita'
e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi  di
diniego della concessione previsti nell'art. 20. 
  8. L'importo del deposito  cauzionale  originariamente  versato  e'
adeguato in ragione degli  eventuali  aggiornamenti  stabiliti  dalla
Regione e delle eventuali varianti assentite. 
  9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il
prelievo sino all'adozione del relativo  provvedimento  nel  rispetto
degli obblighi previsti dall'originaria concessione.