Art. 25 
 
                        Cambio di titolarita' 
 
  1. La richiesta di  cambio  di  titolarita'  della  concessione  e'
indirizzata  all'ente  concedente  che,  previa   istruttoria   sulla
legittimita' della richiesta, assegna un  termine  per  il  pagamento
delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento,  al
cambio di titolarita'  della  concessione.  In  questi  casi  non  e'
richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del
primo richiedente fino alla scadenza della concessione. 
  2.  Il  periodo  di  validita'  della  concessione  rimane   quello
originario.