Art. 25 Cambio di titolarita' 1. La richiesta di cambio di titolarita' della concessione e' indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimita' della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento, al cambio di titolarita' della concessione. In questi casi non e' richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione. 2. Il periodo di validita' della concessione rimane quello originario.