Art. 26 Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione 1. L'esercizio del prelievo puo' essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare: a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale; b) per dare priorita' agli usi potabili; c) se accertato un anomalo abbassamento del livello della falda acquifera; d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse; e) se e' accertato, da parte delle autorita' competenti, il venire meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito; f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere revocata ai sensi dell'art. 29, in attesa dei provvedimenti finali. 2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica la durata della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone dovuto, nonche' la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute; di tale provvedimento e' data comunicazione agli enti territorialmente interessati. 3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo e' immediata e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.