Art. 26 
 
Limitazione  dei  prelievi   e   sospensione   dell'esercizio   della
                             concessione 
 
  1. L'esercizio del prelievo puo' essere sospeso o  limitato,  anche
non  temporaneamente,  per  motivi  di  pubblico  interesse,  ed   in
particolare: 
  a) in caso  di  grave  depauperamento  della  risorsa  idrica,  per
garantire il minimo  deflusso  vitale  e  la  tutela  dell'ecosistema
fluviale; 
  b) per dare priorita' agli usi potabili; 
  c) se accertato un anomalo abbassamento  del  livello  della  falda
acquifera; 
  d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi  d'acqua
o la realizzazione di opere di pubblico interesse; 
  e) se e' accertato, da parte delle autorita' competenti, il  venire
meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione
all'uso assentito; 
  f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere  revocata  ai
sensi dell'art. 29, in attesa dei provvedimenti finali. 
  2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica  la  durata
della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone
dovuto, nonche' la sanzione amministrativa  irrogabile  nel  caso  di
mancato rispetto  delle  prescrizioni  in  esso  contenute;  di  tale
provvedimento  e'  data  comunicazione  agli  enti   territorialmente
interessati. 
  3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo e'  immediata
e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.