Art. 27 Varianti alla concessione 1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione. 2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell'interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi: a) cambio d'uso della risorsa idrica; b) aumento del prelievo; c) modifica delle opere di derivazione; d) modifica del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico; e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica delle opere o degli impianti a servizio delle derivazioni. 3. Le richieste di variante alla concessione concernenti la riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e sono comunque assentite dall'ente concedente, dandone comunicazione all'autorita' di bacino competente per territorio. 4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando: a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria; b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare. 5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato e non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo' essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda ed e' realizzata nelle vicinanze del pozzo preesistente, che e' obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 31, comma 2.