Art. 27 
 
                      Varianti alla concessione 
 
  1.  Le  domande  di  variante  sostanziale  alla  concessione  sono
soggette alla disciplina prevista dal  presente  regolamento  per  il
rilascio di nuova concessione. 
  2.  Per  variante  sostanziale  si  intende  ogni   modifica   alla
concessione  originaria  tale  da  rendere   necessaria   una   nuova
valutazione del contesto ambientale, dell'interesse  pubblico  e  dei
diritti dei terzi, nei seguenti casi: 
  a) cambio d'uso della risorsa idrica; 
  b) aumento del prelievo; 
  c) modifica delle opere di derivazione; 
  d) modifica del luogo di  presa  che  renda  necessaria  una  nuova
valutazione  del  contesto  ambientale  e  del  rischio  idraulico  e
idrogeologico; 
  e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica  delle  opere  o  degli
impianti a servizio delle derivazioni. 
  3.  Le  richieste  di  variante  alla  concessione  concernenti  la
riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate
al comma 1, sono definite varianti non sostanziali  e  sono  comunque
assentite dall'ente concedente, dandone  comunicazione  all'autorita'
di bacino competente per territorio. 
  4. Per le domande di variante non  sostanziale,  il  concessionario
presenta apposita richiesta allegando: 
  a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria; 
  b)  relazione  descrittiva  delle  modifiche   che   si   intendono
apportare. 
  5.  La  richiesta  di  sostituzione  di   un   pozzo   regolarmente
autorizzato  e  non  piu'  utilizzabile  per  cause  tecniche  e  non
ripristinabile, puo' essere assimilata a variante non sostanziale,  a
condizione che la nuova opera abbia la medesima  destinazione  d'uso,
capti dalla stessa falda ed e' realizzata nelle vicinanze  del  pozzo
preesistente, che e'  obbligatoriamente  tombato  nei  modi  previsti
all'art. 31, comma 2.