Art. 28 
 
                              Decadenza 
 
  1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare
l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni: 
  a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; 
  b)  mancato  rispetto,  grave  o  reiterato,  delle  condizioni   e
prescrizioni contenute in disposizioni legislative,  regolamentari  o
nel disciplinare di concessione; 
  c) mancato pagamento di tre annualita' del canone; 
  d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata; 
  e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate; 
  f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica. 
  2. Il  concessionario  decade  se,  diffidato  a  regolarizzare  la
propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni,  non
vi provvede. 
  3. Nel caso di cui alla lettera d)  la  decadenza  e'  immediata  e
decorre dal momento della notifica dell'atto.