Art. 28 Decadenza 1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; c) mancato pagamento di tre annualita' del canone; d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata; e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate; f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica. 2. Il concessionario decade se, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provvede. 3. Nel caso di cui alla lettera d) la decadenza e' immediata e decorre dal momento della notifica dell'atto.