Art. 29 Revoca 1. La concessione puo' essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell'art. 26, comma 1, per i quali non e' sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo. 2. La concessione puo' essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 20, comma 2 . 3. La revoca e' preceduta da comunicazione e eventuale contestazione degli addebiti al concessionario, al quale sono concessi trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, in assenza delle quali viene adottato il provvedimento con efficacia immediata. 4. L'ente concedente, dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, puo' emettere il provvedimento di revoca con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo a decorrere dal momento della notifica dell'atto.