Art. 29 
 
                               Revoca 
 
  1. La concessione puo' essere revocata in  qualunque  momento,  per
sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse,  negli  stessi   casi
previsti nell'art. 26, comma 1, per i quali  non  e'  sufficiente  la
sola limitazione o sospensione del prelievo. 
  2. La concessione puo'  essere  inoltre  revocata  al  sopravvenire
degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego  ai
sensi dell'art. 20, comma 2 . 
  3.  La  revoca  e'   preceduta   da   comunicazione   e   eventuale
contestazione  degli  addebiti  al  concessionario,  al  quale   sono
concessi trenta giorni per la presentazione  di  controdeduzioni,  in
assenza delle quali viene adottato  il  provvedimento  con  efficacia
immediata. 
  4.  L'ente  concedente,  dopo  la   valutazione   delle   eventuali
controdeduzioni presentate, puo' emettere il provvedimento di  revoca
con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo
a decorrere dal momento della notifica dell'atto.