Art. 3 
 
                           Usi delle acque 
 
  1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi
delle acque: 
  a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi
delle acque definite all'art. 2, comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31  (Attuazione  della  direttiva
98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
umano); 
  b) uso irriguo,  che  comprende  tutti  gli  utilizzi  delle  acque
finalizzati all'irrigazione fondiaria; 
  c) uso industriale, che comprende tutti gli  utilizzi  delle  acque
finalizzati a  processi  produttivi  industriali,  ad  esclusione  di
quelli definiti all'art. 2 comma 1, lettera a), punto 2  del  decreto
legislativo n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso  destinato  al
consumo umano; 
  d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle  acque
finalizzati alla  produzione  di  energia  elettrica  mediante  forza
motrice idraulica; 
  e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli  utilizzi  delle
acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari; 
  f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli  utilizzi
delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di
aree destinate ad attivita' sportive e ricreative; 
  g)  uso   piscicolo,   per   l'utilizzo   delle   acque   destinate
all'allevamento di specie ittiche; 
  h) uso igienico, che  comprende  tutti  gli  utilizzi  delle  acque
finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari; 
  i) uso zootecnico, che comprende tutti  gli  utilizzi  delle  acque
finalizzati  all'allevamento  del  bestiame  nell'ambito  di  imprese
agricole o zootecniche, non configurate come  uso  domestico  di  cui
alla lettera n); 
  j) uso antincendio, che comprende tutti gli  utilizzi  delle  acque
finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati; 
  k)  uso  per  autolavaggio,  per  l'utilizzo  delle  acque  per  il
funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio; 
  l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di
strade e superfici impermeabilizzate; 
  m) uso per scambio termico  per  l'utilizzo  delle  acque  derivate
finalizzato  al  recupero  energetico  mediante  scambio  termico  in
impianti a pompa di calore; 
  n) uso domestico, che comprende  tutti  gli  utilizzi  delle  acque
previsti nell'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, rivolti  ad
esclusivo uso familiare e  non  configuranti  un'attivita'  economico
produttiva o con finalita' di lucro; 
  o) uso a scopi didattico-scientifici  per  l'utilizzo  delle  acque
nelle  attivita'   di   ricerca,   sperimentazione   e   divulgazione
scientifica    nei    settori     disciplinari     dell'idrogeologia,
dell'idrologia e dell'idraulica fluviale; 
  p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per  due  o  piu'  usi
indicati alle lettere precedenti.  In  tale  caso  la  determinazione
della tipologia di derivazione e' basata sulla  quantita'  totale  di
acqua  derivata  per  i  diversi  usi,  assumendo  tra  i  limiti  di
riferimento  previsti  nell'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  quello
corrispondente all'uso predominante; 
  q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una  delle
tipologie individuate nelle lettere precedenti. 
  2. Gli altri usi previsti  nella  lettera  q)  del  comma  1,  sono
consentiti purche' e' dimostrata la compatibilita' con  la  normativa
vigente e con il pubblico interesse.  In  tali  casi  le  istanze  di
ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo  stesso
provvedimento  di  concessione  di  cui  agli  articoli   successivi,
descrivono dettagliatamente  l'uso  da  effettuarsi  e  le  finalita'
sottese, oltre  che  la  relativa  assimilazione  ad  uno  degli  usi
definiti per la determinazione della durata massima della concessione
e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica. 
  3.  All'allegato  A  si  riporta  la  corrispondenza  tra  gli  usi
individuati al comma 1 e gli usi definiti per la  determinazione  dei
canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione  della
durata massima delle concessioni.