Art. 3 Usi delle acque 1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque: a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano); b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria; c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati a processi produttivi industriali, ad esclusione di quelli definiti all'art. 2 comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso destinato al consumo umano; d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica; e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari; f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attivita' sportive e ricreative; g) uso piscicolo, per l'utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche; h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari; i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera n); j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati; k) uso per autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio; l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate; m) uso per scambio termico per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore; n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attivita' economico produttiva o con finalita' di lucro; o) uso a scopi didattico-scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale; p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o piu' usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione e' basata sulla quantita' totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'art. 2, comma 1, lettera f), quello corrispondente all'uso predominante; q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti. 2. Gli altri usi previsti nella lettera q) del comma 1, sono consentiti purche' e' dimostrata la compatibilita' con la normativa vigente e con il pubblico interesse. In tali casi le istanze di ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione di cui agli articoli successivi, descrivono dettagliatamente l'uso da effettuarsi e le finalita' sottese, oltre che la relativa assimilazione ad uno degli usi definiti per la determinazione della durata massima della concessione e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica. 3. All'allegato A si riporta la corrispondenza tra gli usi individuati al comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.