Art. 30 
 
                      Rinuncia alla concessione 
 
  1. La rinuncia alla concessione  e'  comunicata  in  forma  scritta
all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni: 
  a) i dati identificativi del titolare; 
  b) gli estremi della concessione; 
  c) una dichiarazione in merito  allo  stato  di  consistenza  delle
opere di derivazione. 
  2. L'ente concedente comunica  all'utente  la  presa  d'atto  della
rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalita' e ai tempi
per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'art.  31.
A seguito di apposito sopralluogo per la  verifica  dell'ottemperanza
alle prescrizioni, l'ente concedente comunica  al  concessionario  la
cessazione dell'utenza. 
  3.  L'obbligo  di   pagamento   del   canone   cessa   al   termine
dell'annualita' in corso alla data di ricezione  della  comunicazione
di rinuncia.