Art. 30 Rinuncia alla concessione 1. La rinuncia alla concessione e' comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del titolare; b) gli estremi della concessione; c) una dichiarazione in merito allo stato di consistenza delle opere di derivazione. 2. L'ente concedente comunica all'utente la presa d'atto della rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalita' e ai tempi per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'art. 31. A seguito di apposito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, l'ente concedente comunica al concessionario la cessazione dell'utenza. 3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualita' in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.