Art. 31 
 
         Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza 
 
  1.  Le  opere  di  derivazione,  alla  cessazione  dell'utenza   da
qualsiasi causa determinata, sono  rimosse  a  cura  e  a  spese  del
concessionario, ed  i  luoghi  ripristinati,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 28 e 30 del regio decreto n. 1775 del 1933. 
  2. Se la derivazione  e'  esercitata  mediante  pozzi,  al  cessare
dell'utenza, la  perforazione  e'  dotata,  secondo  le  prescrizioni
dell'ente concedente,  delle  misure  idonee,  quali  cementazione  e
tamponamenti, volte  ad  impedire  l'inquinamento  della  falda  e  a
garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario. 
  3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al  ripristino
dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione
dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere  delle  spese
relative.