Art. 31 Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza 1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del regio decreto n. 1775 del 1933. 2. Se la derivazione e' esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza, la perforazione e' dotata, secondo le prescrizioni dell'ente concedente, delle misure idonee, quali cementazione e tamponamenti, volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario. 3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al ripristino dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.