Art. 32 La licenza di attingimento 1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno. 2. Ai sensi dell'art. 56, comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933, le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiche' e' presentata domanda di concessione di derivazione secondo la procedura prevista nell' art. 7. 3. Salvo particolari esigenze da comunicare tempestivamente al richiedente, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa della stessa documentazione prevista dall'art. 7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni. 4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda e' comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la ricevuta del versamento del pagamento del canone e' presentata al momento del ritiro della licenza. 5. Per i prelievi ad uso irriguo e' certificata l'idoneita' dell'acqua per l'uso specifico cui e' destinata (tipo di coltura).