Art. 32 
 
                     La licenza di attingimento 
 
  1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno. 
  2. Ai sensi dell'art. 56, comma 3 del regio  decreto  n.  1775  del
1933, le licenze per  attingimento  annuale  richieste  dallo  stesso
utente possono essere rilasciate per  un  massimo  di  cinque  volte,
dopodiche'  e'  presentata  domanda  di  concessione  di  derivazione
secondo la procedura prevista nell' art. 7. 
  3. Salvo particolari  esigenze  da  comunicare  tempestivamente  al
richiedente,  il  procedimento  per  il  rilascio  della  licenza  si
conclude nel termine di novanta  giorni  decorrenti  dal  ricevimento
dell'istanza completa della stessa documentazione prevista  dall'art.
7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni. 
  4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda e'
comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la  ricevuta
del versamento del pagamento del canone e' presentata al momento  del
ritiro della licenza. 
  5. Per  i  prelievi  ad  uso  irriguo  e'  certificata  l'idoneita'
dell'acqua per l'uso specifico cui e' destinata (tipo di coltura).