Art. 33 Procedure di deposito per uso domestico 1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente: a) i dati identificativi del richiedente; b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa; c) la denominazione e l'ubicazione del punto di prelievo (localita', estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84); d) la portata di prelievo e volume annuale massimo di derivazione nei limiti stabiliti dall'art. 2, punto f). 2. Alla comunicazione di deposito il richiedente allega una relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, sulla compatibilita' della derivazione con le caratteristiche dell'area di ubicazione (aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, aree a rischio idraulico, ecc.). 3. L'ente competente provvede a trasmettere la comunicazione all'autorita' di bacino competente per territorio al fine di aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico. 4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste per legge e si dispone l'immediata cessazione del prelievo. 5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un registro cronologico, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni a uso domestico. 6. L'ente preposto restituisce al proponente una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al comune nel cui territorio sara' eseguita l'opera di derivazione. 7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, relative ad uso domestico, presentate alla data del 31 dicembre 2007, si provvede al deposito degli atti.