Art. 33 
 
               Procedure di deposito per uso domestico 
 
  1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di
acque pubbliche  per  uso  domestico.  Il  richiedente  presenta  una
apposita comunicazione contenente: 
  a) i dati identificativi del richiedente; 
  b) l'oggetto della comunicazione  e  la  destinazione  d'uso  della
risorsa; 
  c)  la  denominazione  e  l'ubicazione  del   punto   di   prelievo
(localita', estremi catastali e  coordinate  geografiche  UTM  33N  -
WGS84); 
  d) la portata di prelievo e volume annuale massimo  di  derivazione
nei limiti stabiliti dall'art. 2, punto f). 
  2.  Alla  comunicazione  di  deposito  il  richiedente  allega  una
relazione  tecnica  giurata,  redatta  da  tecnico  abilitato,  sulla
compatibilita' della derivazione con le caratteristiche dell'area  di
ubicazione  (aree  soggette  a  subsidenza,  aree  sensibili  e  aree
critiche, aree a rischio idraulico, ecc.). 
  3.  L'ente  competente  provvede  a  trasmettere  la  comunicazione
all'autorita'  di  bacino  competente  per  territorio  al  fine   di
aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico. 
  4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti  depositati,
anche a mezzo di controlli  a  campione;  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste  per  legge  e  si  dispone
l'immediata cessazione del prelievo. 
  5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un  registro
cronologico, anche attraverso l'utilizzo di  procedure  informatiche,
nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni
a uso domestico. 
  6. L'ente  preposto  restituisce  al  proponente  una  copia  della
comunicazione   e   degli   allegati   tecnici   con   l'attestazione
dell'avvenuto deposito,  dandone  comunicazione  al  comune  nel  cui
territorio sara' eseguita l'opera di derivazione. 
  7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi  dell'art.  10  del
decreto legislativo n. 275  del  1993,  relative  ad  uso  domestico,
presentate alla data del 31 dicembre 2007, si  provvede  al  deposito
degli atti.