Art. 34 
 
              Installazione del misuratore volumetrico 
 
  1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l'utilizzo  per  uso
domestico, e' obbligatoria, prima dell'utilizzo,  l'installazione  di
un misuratore della  portata  e  dei  volumi  derivati,  omologato  e
piombato a cura dell'ente concedente. Per  le  derivazioni  di  acque
superficiali, se l'installazione del misuratore  non  e'  compatibile
con le caratteristiche dell'opera di  derivazione,  la  misura  delle
portate e dei volumi derivati  e'  effettuata  con  idonea  soluzione
tecnica approvata dall'ente concedente. 
  2. Il disciplinare di concessione stabilisce inoltre  l'obbligo  di
installazione di dispositivi di  misurazione  e  registrazione  delle
portate e dei volumi di acqua restituiti, se con  il  rilascio  della
concessione sono prescritte  misure  per  il  rispetto  del  deflusso
minimo vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico,
oltre che per garantire il mantenimento  o  il  raggiungimento  degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici. 
  3. Le verifiche per il corretto funzionamento  dei  dispositivi  di
misura sono specificate  nei  singoli  disciplinari  di  concessione,
comprese le sanzioni per eventuali manomissioni o mal  funzionamenti.
Se il misuratore al momento di un qualsiasi  controllo,  risulta  non
installato o privo di piombatura, si applicano le  sanzioni  previste
nell'art. 38. 
  4. E' fatto obbligo di comunicare, all'ente concedente,  il  guasto
del misuratore indicando nominativo ed estremi  della  concessione  o
della licenza. Se in sede di verifica ispettiva,  e'  riscontrato  il
guasto del misuratore  e  contestualmente  la  mancata  comunicazione
presso gli uffici competenti, sono  applicate  le  sanzioni  previste
nell'art. 38. 
  5. E' fatto obbligo comunicare all'ente concedente, entro  il  mese
di gennaio dell'anno successivo, la misurazione delle portate  e  dei
volumi  d'acqua  derivati,  indicando  nominativo  ed  estremi  della
concessione o della licenza. 
  6. A seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
l'ente concedente provvede a regolarizzare  le  utenze  eventualmente
sprovviste di misuratore,  assegnando  agli  utenti  un  termine  per
provvedere.