Art. 35 
 
                Perforazioni finalizzate al controllo 
                   e monitoraggio degli acquiferi 
 
  1. I soggetti che, per finalita' proprie o per  obblighi  derivanti
da  leggi,  regolamenti  o  atti  della   pubblica   amministrazione,
realizzano e gestiscono manufatti per le misure  piezometriche  della
falda o della qualita' dell'acqua,  comunicano  all'ente  preposto  e
all'autorita' di bacino territorialmente competente l'ubicazione,  le
caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e,  se
richiesto, i dati periodicamente rilevati. 
  2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della  falda
per  l'esecuzione  di  opere,  con  esclusione   delle   perforazioni
finalizzate  ad  interventi  di  sistemazione   idrogeologica,   alla
comunicazione prevista al comma 1 sono allegati: 
  a) relazione tecnica generale; 
  b) progetto di massima delle perforazioni; 
  c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle  perforazioni
nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS84, corredata da planimetria
in scala 1:5.000 su Carta tecnica regionale e  planimetria  catastale
in scala 1:2.000. 
  3.  Nel  termine   di   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione,  l'ufficio  esprime  il   proprio   parere,   richiede
ulteriori adempimenti o puo' prescrivere  l'adozione  di  particolari
modalita'  di  esecuzione  delle   opere   ai   fini   della   tutela
dell'acquifero sotterraneo. 
  4.  Entro  trenta  giorni   dalla   conclusione   dei   lavori   di
perforazione,   l'interessato   trasmette   all'ente    preposto    e
all'autorita' di bacino territorialmente competente  la  stratigrafia
dei terreni attraversati. 
  5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua
e' soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.