Art. 35 Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi 1. I soggetti che, per finalita' proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualita' dell'acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorita' di bacino territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente rilevati. 2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione prevista al comma 1 sono allegati: a) relazione tecnica generale; b) progetto di massima delle perforazioni; c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle perforazioni nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS84, corredata da planimetria in scala 1:5.000 su Carta tecnica regionale e planimetria catastale in scala 1:2.000. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio esprime il proprio parere, richiede ulteriori adempimenti o puo' prescrivere l'adozione di particolari modalita' di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo. 4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ente preposto e all'autorita' di bacino territorialmente competente la stratigrafia dei terreni attraversati. 5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua e' soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.