Art. 36 Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico 1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'art. 104, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla ricerca e scavo, la concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente. 2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'art. 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate. 3. All'istanza di concessione di cui all'art. 7 e' allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica: a) relazione tecnica generale; b) ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali; c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte; d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualita' delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa (applicando come riferimento i parametri della Tabella 3, allegato 5, Parte III del decreto legislativo n. 152/2006); e) planimetria dell'insediamento (in scala 1:1.000) con l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre che degli eventuali ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti; f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema di funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle piu' gravose; materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di raffreddamento; dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda - pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento; tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto; g) planimetria in scala adeguata dell'insediamento con l'indicazione: 1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo al punto di scarico, specificando il loro utilizzo; 2) di tutti i punti di scarico nel corpo idrico ricettore (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N - WGS84); 3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla); 4) del tracciato delle reti di scarico distinte per tipologia (acque nere, acque meteoriche) con l'indicazione dei sistemi di trattamento; 5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo dei pozzi di resa. 4. L'autorizzazione allo scarico in falda e' rilasciata, a seguito dell'indagine preventiva sul progetto di scarico prevista dall'art. 104, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzata ad accertare almeno le seguenti condizioni: a) non sono presenti zone di contaminazione della falda; b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate; c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose; d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato. 5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha durata quinquennale, rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla scadenza, tenendo conto delle risultanze dei controlli sulla qualita' delle acque scaricate, effettuati ai sensi dell'art. 37.