Art. 36 
 
              Disposizioni relative all'uso dell'acqua 
                         per scambio termico 
 
  1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per  scambio  termico  in
impianti a pompa di calore, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  m),
nei casi in cui  sia  previsto  lo  scarico  nella  stessa  falda  di
emungimento ai sensi dell'art. 104, comma 2 del  decreto  legislativo
n.  152  del  2006,  l'autorizzazione  alla  ricerca  e   scavo,   la
concessione  di  derivazione  e  l'autorizzazione  allo  scarico   e'
rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente. 
  2.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  le  domande   di
autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi  di
cui all'art. 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che  a  quelli  di
resa in falda delle acque derivate. 
  3. All'istanza  di  concessione  di  cui  all'art.  7  e'  allegata
contestuale  istanza  di  autorizzazione  allo  scarico   in   falda,
contenente almeno la seguente documentazione tecnica: 
  a) relazione tecnica generale; 
  b)  ricostruzione  della  circolazione  sotterranea   indotta   dal
prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in  falda,  in
modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di
acque,  la  formazione  di   zone   di   stagnazione,   l'alterazione
significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in
soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili  richiami  di
contaminanti da monte e laterali; 
  c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico
finale, con  rappresentazione  completa  dei  circuiti  separati  per
funzione ed utilizzo delle acque emunte; 
  d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualita'
delle acque attraverso l'analisi delle  acque  di  presa  (applicando
come riferimento i parametri della Tabella 3, allegato 5,  Parte  III
del decreto legislativo n. 152/2006); 
  e)   planimetria   dell'insediamento   (in   scala   1:1.000)   con
l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre  che  degli  eventuali
ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti; 
  f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema  di
funzionamento,  presenza  di  altri  fluidi  segregati,  presenza  di
additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico  nelle
condizioni di funzionamento dell'impianto normali e  in  quelle  piu'
gravose; materiale dei condotti  utilizzati  per  il  prelievo  e  lo
scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di  raffreddamento;
dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra  il  circuito
aperto falda - pozzi - falda e il circuito  chiuso  dell'impianto  di
condizionamento;  tutti  gli  elementi  tecnici  che   concorrono   a
caratterizzare l'impianto; 
  g)   planimetria   in   scala   adeguata   dell'insediamento    con
l'indicazione: 
  1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo  al
punto di scarico, specificando il loro utilizzo; 
  2) di tutti i punti di scarico  nel  corpo  idrico  ricettore  (con
relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N - WGS84); 
  3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di
quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla); 
  4) del tracciato delle  reti  di  scarico  distinte  per  tipologia
(acque nere, acque  meteoriche)  con  l'indicazione  dei  sistemi  di
trattamento; 
  5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo  dei  pozzi
di resa. 
  4. L'autorizzazione allo scarico in falda e' rilasciata, a  seguito
dell'indagine preventiva sul progetto di scarico  prevista  dall'art.
104, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzata  ad
accertare almeno le seguenti condizioni: 
  a) non sono presenti zone di contaminazione della falda; 
  b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato
che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione  idrica
tali  da  estendere  l'inquinamento  a   zone   precedentemente   non
interessate; 
  c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose; 
  d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non
peggiori  di  quelle  prelevate  con  un   limitato   incremento   di
temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico
interessato. 
  5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha  durata  quinquennale,
rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla  scadenza,
tenendo conto delle risultanze dei  controlli  sulla  qualita'  delle
acque scaricate, effettuati ai sensi dell'art. 37.